Errato intervento di artroprotesi anca sinistra ed effetti pregiudizievoli

2021-12-27 18:13:40 By : Ms. Susan Cai

La sentenza qui a commento si presenta interessante per la disamina svolta sul contrasto tra le conclusioni della bozza di CTU e quelle esposte nella CTU definitiva che escludeva la responsabilità dei Sanitari e sulla applicabilità della clausola claims made. Con atto di citazione una donna conviene a giudizio dinnanzi il Tribunale di Roma (sez. XIII,  sentenza n. 15663 del 10 novembre 2020),  gli Ortopedici e la Struttura Sanitaria esponendo che, affetta da lussazione congenita dell’anca sinistra con ipometria di 5 cm in esito ad osteotomia correttiva, veniva sottoposta ad un errato intervento di artroprotesi dell’anca sinistra con osteosintesi petrocanterica eseguita dai convenuti.

Deduce la condotta negligente, imprudente ed imperita dei Sanitari convenuti, che causava un danno biologico permanente quantificabile in misura non inferiore al 45% della totale, quale differenziale tra il danno biologico effettivo, pari al 65%, e la condizione displastica preesistente ai fatti del 9.12.2013, pari al 20%.

Nello specifico, l’intervento non veniva eseguito con la dovuta perizia, in quanto non solo non aveva risolto, nè migliorato, le condizioni statico-deambulatorie, ma anzi le aveva peggiorate in modo persistente con grave compromissione della salute.

Infatti secondo la paziente i Medici avrebbero posizionato in modo errato l’acetabolo protesico sulla branca ileo-pubica, che era stata localizzata a livello del margine superiore del forame otturatorio e palesemente medializzato rispetto alla sede naturale e con vite oltrepassante l’osso del bacino e libera in cavità pelvica.

Tale posizionamento avrebbe determinato l’intrarotazione del cotile dell’artroprotesi e dell’arto inferiore sinistro in toto, con conseguente sovraccarico non fisiologico sul femore e sul ginocchio omolaterale, da cui era derivata la mobilizzazione dello stelo. Inoltre dalla predetta mobilizzazione era conseguito l’affondamento dello stelo nella parte diafisaria distale del femore fino a raggiugere con l’apice l’osso subcondrale della gola intercodiloidea femorale, così determinando una gravissima limitazione funzionale del ginocchio, oltre ad un progressivo accorciamento d’arto con dismetria ed aggravamento delle difficoltà statico-deambulatorie.

Alla luce delle evidenze radiografiche, gli Ortopedici avrebbero dovuto revisionare l’intervento protesico precedente del 7.2.2013 e tentare di emendare sia l’anomalo posizionamento acetabolare, che aveva causato l’intrarotazione dell’arto inferiore, sia la palese mobilizzazione dello stelo, che si era infossato distalmente fin quasi al piano articolare del ginocchio e con ipometria progressiva sinistra ben visibile.

Invece, la donna veniva sottoposta in data 10.6.2014 ad un non necessario e comunque risolutivo intervento di meniscectomia selettiva interna e condroabrasione condilo femorale esterno del ginocchio sinistro, non informando la paziente in modo completo sulle condizioni patologiche e sulle possibili condizioni terapeutiche più idonee.

Le condizioni, tuttavia, continuavano a peggiorare e la donna si rivolgeva ad altra Struttura che, nel novembre 2014, procedeva a espianto dello stelo femorale, rimozione della placca trocanterica femorale, pulizia chirurgica e sintesi a minima (cerchiaggio metallico) del gran trocantere, riscontrato in pseudoartrosi; non fu rimossa invece per motivi prudenziali soltanto la vite dell’acetabolo protesico, trapassante l’osso e penetrante in pelvi, sulla branca ileo-pubica, localizzata a livello del margine superiore del forame otturatorio.

All’esito la donna pativa una complicanza infettiva che, sebbene risolta dopo alcuni mesi con terapia antibiotica, risultò ostativa, unitamente alla presenza della suddetta vite di fissaggio dell’acetabolo protesico, al tentativo di reimpianto del complesso protesico d’anca sinistra, obbligando così l’uso di tutore d’anca a permanenza.

Dopo due anni alla donna veniva riconosciuto l’80% di invalidità permanente come esito dell’errato intervento di artroprotesi dell’anca sinistra.

Si costituiscono i convenuti contestando ogni addebito di responsabilità e la quantificazione dei danni. Evidenziano, inoltre, che tra i fattori di rischio principali si riconoscono: l’eccesso ponderale, la giovane eta’, una scarsa qualita’ dell’osso sede dell’impianto, alterazioni meccaniche e geometriche legate al normale processo di invecchiamento del tessuto osseo a cui consegue una scarsa capacita’ di compenso della rigidita’ dell’impianto che si associa ad un aumento delle dimensioni del canale midollare, e che  il trauma subito dalla paziente, in cui riportava una frattura bimalleolare alla caviglia, aveva prodotto la mobilizzazione precoce dell’impianto protesico, e non viceversa.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale e all’esito il Tribunale ritiene fondata la domanda della paziente.

Preliminarmente viene osservato che l’’ultima riforma in materia ha definitivamente chiarito che l’esercente della professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Quindi, il Medico che agisce alle dipendenze di una struttura ospedaliera e dunque in assenza di un contatto con il paziente beneficia di una sostanziale inversione dell’onere della prova, poichè il paziente per ottenere il risarcimento non potrà limitarsi alla semplice allegazione dell’inadempimento, ma dovrà invece offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto.

Infatti, risulta dalla CTU che, anche se la paziente era nata con una displasia congenita all’anca sinistra, con accorciamento dell’arto inferiore sinistro di 5,5 cm, conduceva una normale vita di relazione, di studio e lavoro come insegnante scolastica, sempre però lamentando dolore all’anca sinistra e zoppia di caduta a sinistra.

Per tale motivo all’età di 19 anni veniva sottoposta ad intervento chirurgico-ortopedico di Osteotomia Correttiva tipo “LORENZ” esitata con accorciamento dell’arto inferiore sinistro, che comunque non pregiudicava la vita di relazione e professionale.

L’esame obiettivo, riportato nella cartella clinica inerente il primo intervento del 2013, mostrava limitazione funzionale dolorosa dell’anca descritta e zoppia.

Nella scheda operatoria si legge: “Diagnosi: lussazione alta congenita in esito osteotomia correttiva femore prossimale (all’eta’ di 19 anni) anca sinistra. Intervento: incisione cutanea laterale anca sinistra, preparazione per piani, emostasi, osteotomia collo femore e osteotomia femore prossimale. Si reperta fossa acetabolaredisplasica, fresatura cavita’ acetabolare fino a 46 mm, inserimento di inserto P.E., neutrale, preparazione della cavita’ diafisaria femorale con frese crescenti, inserimento di stelo modulare, inserimento della componente prossimale, applicazione di testina di ceramica, riduzione della osteotomia correttiva femore prossimale (gran trocantere) e osteosintesi con placca trocanterira e cerchiaggi, lavaggio inserimento di 2 drenaggi, chiusura per piani, medicazione.”

Nella scheda di dimissione si legge: “Diagnosi clinica: Coxartrosi secondaria lussazione congenita dell’anca con ipometria di 5,5 cm in paziente gia’ sottoposta a osteotomia correttiva femore prossimale anca sinistra. Data e terapia chirurgica praticata il 7/02/2013 artroprotesi non cementata con osteotomia trocanterica e reinserzione del gran trocantere anca sinistra con placca e 2 cerchiaggi metallici. Terapia prescritta in dimissione: Nexium 40 1 cp/die x15 gg. Clexane 4000 U.I. 1 fl. S.c. /die per 20 gg. Toradol 15 gtt al bisogno. Note: la paziente riposa in decubito supino, deambula con due canadesi con carico sfiorante per l’arto inferiore sx. Indossa calze antitrombotiche per 30 gg dal giorno dell’intervento. Evitare movimenti di adduzione ed extrarotazione per l’arto inferiore sx. E’ vietata la flessione del tronco oltre i 90. (inchinarsi per raccogliere oggetti a terra, allacciare le scarpe, ecc…) sono vietate inoltre manovre di massaggio sulla zona dell’intervento.”

In seguito la paziente eseguiva i controlli ambulatoriali prescritti, ma continuava a lamentare coxalgia a sinistra con difficolta’ alla deambulazione, anche se aiutata dall’uso di 2 bastoni canadesi, e dolore al ginocchio sinistro. Gia’ un precedente esame radiografico del bacino, del femore destro e sinistro, compreso il ginocchio aveva mostrato “gonartrosi tricompartimentale bilaterale con riduzione dell’emirima interna a sinistra per sofferenza meniscale cronica, intrarotazione del ginocchio sinistro”.

Il Giudice ritiene di condividere tali conclusioni (rese nella bozza di CTU), poichè in totale contrasto con quelle rese nella CTU definitiva, nella quale viene escluso il nesso causale tra l’intervento chirurgico e lo stato attuale della paziente, ed appaiono tener conto della – pur grave – patologia preesistente della stessa.

Invece, le doglianze mosse alla presunta incompletezza del consenso informato vengono respinte poiché i moduli di consenso sono esaustivi e completi, ben comprensibili da una persona di cultura quale la paziente.

Venendo alla liquidazione del danno il Giudice applica le Tabelle del Tribunale di Roma poiché quelle di Milano,  determinano un incremento in valore assoluto di ciascun punto crescente fino al punto 33, mentre da tale punto l’incremento assoluto previsto – pur in presenza di postumi sempre più gravi e devastanti per il danneggiato – diminuisce progressivamente fino a giungere ad importi difficilmente condivisibili.

Una siffatta Tabella appare, inoltre, ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre appare ingiustificatamente più generosa in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.

Ciò posto, alla paziente viene liquidato l’importo di euro 65.015,62 per invalidità permanente; euro 24.470,00 per l’Inabilità temporanea, assoluta e relativa; euro 24.381,00 per il danno morale, poichè la stessa ha subito un danno per le cure – senza alcun esito positivo – alle quali ha dovuto sottoporsi e per l’aggravamento delle stesse, anche sotto il profilo estetico.

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